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Bur n. 85 del 15/11/2011
(Codice interno: 235978)
LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 24
Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all’articolo 117,
comma terzo della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del
diabete mellito”, e successive modificazioni, definisce un sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito
dell’età adulta e dell’età pediatrica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete di servizi, “ospedale territorio”, per il trattamento complessivo
del diabete mellito, definita come “Rete regionale assistenziale diabetologica”, di cui all’articolo 4, che coinvolge i compiti dei
medici di medicina generale, di seguito definiti “MMG”, i compiti dei pediatri di libera scelta, di seguito definiti “PLS”, i
compiti degli specialisti ambulatoriali interni, di seguito definiti “SAI”, i compiti delle farmacie territoriali, di seguito definite
“FT”, i compiti dei centri di assistenza diabetologica per l’adulto, di seguito definiti “CAD”, i compiti delle strutture
specialistiche pediatriche di diabetologia, di seguito definite “SSPD”, ed i compiti del Centro regionale di riferimento per la
diabetologia pediatrica, di seguito definito “CRR”, ed individua le strategie, gli strumenti e gli obiettivi di prevenzione,
diagnosi e cura della patologia, attraverso l’attività svolta dalla rete di servizi.

Art. 2
Obiettivi
1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito dell’età adulta e dell’età pediatrica, persegue i
seguenti obiettivi:
a) l’incremento delle conoscenze sul diabete mellito e i fattori di rischio della malattia e delle sue complicanze;
b) la prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito, attraverso interventi che riguardino particolarmente i
soggetti esposti al rischio maggiore di contrarre la malattia, sin dall’età pediatrica;
c) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al fine di prevenirne le complicanze acute e croniche;
d) la cura tempestiva ed efficace delle complicanze acute, presso i soggetti operanti nella rete di servizi di cui alla
presente legge;
e) la cura per il rallentamento, la stabilizzazione e, ove possibile, la regressione delle complicanze croniche della
malattia diabetica;
f) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;
g) l’erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee
guida nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete, uniformemente osservate nel territorio regionale ed ai livelli
essenziali di assistenza;
h) l’ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria;
i) l’adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all’articolo 4 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e
norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, o che ricevano l’assistenza
domiciliare (SAD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), o si trovino in stato di detenzione presso le case
circondariali;
l) l’integrazione dei soggetti diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento
sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;
m) l’addestramento e l’educazione sanitaria dei soggetti diabetici e dei loro familiari, per l’adeguata gestione della
malattia;
n) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale sanitario impiegato nelle attività di prevenzione,
diagnosi e cura della malattia diabetica;
o) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale
di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.

Art. 3
Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)
1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia
diabetica, tanto per i soggetti in età adulta, quanto per i soggetti in età evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti
diabetici di età compresa dagli zero ai diciassette anni, interessati prevalentemente dal così detto diabete di tipo 1 e da frequenti
condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte l’obesità.
2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito
dalla “Rete regionale assistenziale diabetologica”, di cui all’articolo 4, che provvede alla gestione integrata del paziente
diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa da parte dei MMG o dei PLS, dei SAI, dei CAD, delle
SSPD, del CRR e delle FT nell’applicazione di un programma stabilito di assistenza ai soggetti diabetici, detto PDTA di cui al
comma 4. La gestione integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e comunicazione fra
assistenza territoriale e specialistica, anche attraverso l’uso di un sistema informativo per la condivisione delle informazioni
cliniche.
3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della patologia,
e consiste nell’assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai casi a bassa complessità, quali il così detto diabete
tipo 2 in stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime, e nell’assistenza prevalente da parte dei CAD e delle
SSPD, quanto ai casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1, diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2
non-insulino-trattato, caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze medio-gravi o in progressione e, in
ogni caso, nel diabete dell’età evolutiva.
4. L’attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, osserva
l’applicazione condivisa fra MMG, PLS, SAI, CAD, SSPD e CRR, di Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, detti
PDTA, conformi agli standard assistenziali ed alle linee guida nazionali ed internazionali ed approvati ed aggiornati con
provvedimento della Giunta regionale, sentite le aziende unità locali socio sanitarie (aziende ULSS), le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, “Norme e principi per il
riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517″ e successive
modificazioni, nonché le rappresentanze professionali dei MMG e dei PLS.
5. L’applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle
necessità ed agli obiettivi clinici del singolo soggetto diabetico e prevede un approccio terapeutico multidimensionale,
attraverso figure professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, quali ad esempio il medico, l’infermiere, il dietista, il
fisioterapista, lo psicologo, e multidisciplinare, attraverso il ricorso a medici specialisti nelle diverse discipline interessate dalla
patologia diabetica.
6. Ai fini di cui al comma 5, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 attribuiscono ai MMG, ai PLS, ai SAI, ai CAD, alle SSPD ed al CRR le risorse
necessarie, la necessaria dotazione organica, gli spazi e le attrezzature adeguati, rispetto alle funzioni di assistenza da svolgere
ed al numero dei pazienti assistiti.
7. Ai fini di cui al comma 6, la Giunta regionale con provvedimento da approvare previo parere dell’Agenzia regionale socio
sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni,
conformemente agli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni, definisce gli standard di dotazione organica, spazi ed
attrezzature, adeguati alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.

Art. 4
Rete regionale assistenziale diabetologia
1. La gestione integrata del paziente diabetico, di cui al comma 2 dell’articolo 3 è garantita dalla Rete regionale assistenziale
diabetologica, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce l’assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo
l’assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così articolati:
a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in età evolutiva, dai PLS;
b) il secondo livello, istituito presso ogni azienda ULSS, rappresentato da unità operative semplici o complesse,
dipartimentali, di diabetologia e malattie metaboliche, da CAD annessi, nonché da SSPD di area vasta;
c) il terzo livello, istituito presso l’azienda ULSS di ogni provincia, presso le aziende ospedaliere e le aziende
ospedaliere universitarie integrate, rappresentato da unità complesse di diabetologia e malattie metaboliche; al terzo
livello appartiene altresì il Centro regionale di riferimento per la diabetologia in età pediatrica, CRR, di cui all’articolo
6, comma 3 unità complessa alla quale afferisce una SSPD.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale
24 novembre 2003, n. 36, “Istituzione della commissione regionale per le attività diabetologiche”, e successive modificazioni
definisce e specifica i compiti di prevenzione, diagnosi e cura per ciascuno dei tre livelli di cui si compone la rete regionale
assistenziale diabetologia, con riferimento alla malattia diabetica in età adulta ed in età evolutiva.

Art. 5
Configurazione dell’assistenza di secondo livello
1. Presso ogni azienda ULSS, è istituita, come struttura di secondo livello, un’unità operativa semplice o complessa,
dipartimentale, di diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione ospedaliera, se dipartimentale, o a collocazione
territoriale, se costituita in ambito distrettuale, dotata di personale dedicato, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7 e con
autonomia funzionale.
2. Le unità operative di diabetologia e malattie metaboliche sono dirette da medici specialisti nelle discipline di
“endocrinologia e malattie del ricambio” oppure “diabetologia e malattie del ricambio” e vi prestano attività medici specialisti
nelle discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.
3. Le strutture private accreditate sono parte integrante della rete regionale assistenziale diabetologica, concorrono
all’assistenza del paziente diabetico conformandosi agli indirizzi della programmazione regionale e delle aziende ULSS e
partecipano alla gestione integrata della malattia diabetica applicando i PDTA, ai sensi dell’articolo 3, comma 4.
4. Ai fini della terapia della malattia diabetica in età evolutiva, nel territorio di ogni provincia è istituita una SSPD di area
vasta, come struttura di secondo livello, a rilevanza super-aziendale, avente compiti preventivi, diagnostici, terapeutici,
educativi e di follow-up, rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta collaborazione con il coordinamento del
Centro di riferimento regionale di diabetologia pediatrica di cui all’articolo 6, comma 3. I criteri per l’istituzione delle SSPD
vengono definiti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere del Centro di riferimento regionale di diabetologia
pediatrica. Ciascuna SSPD viene dotata di spazi ed attrezzature adeguate e di personale dedicato comprendente un numero
idoneo di operatori sanitari in base al numero dei pazienti assistiti, conformemente all’articolo 3, commi 6 e 7. Il team
diabetologico impegnato presso le SSPD è costituito da personale multidimensionale e multiprofessionale individuato con
provvedimento della Giunta regionale. Le SSPD possono infine avvalersi della collaborazione di specialisti di altre strutture.
Le risorse per il funzionamento di ciascuna SSPD vengono garantite dalle aziende ULSS che operano nell’area vasta, secondo
criteri super-aziendali.

Art. 6
Configurazione dell’assistenza di terzo livello
1. Presso l’azienda ULSS di ogni provincia è istituita, anche in collaborazione con le aziende ULSS del medesimo territorio
provinciale, almeno una unità operativa complessa di diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello, dotata di personale,
spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7.
2. Presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie integrate, sedi delle scuole di specializzazione in
endocrinologia e malattie del ricambio, sono istituite unità operative complesse di endocrinologia, diabetologia e malattie
metaboliche, di terzo livello, con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di ricerca. Tali strutture sono dotate
di un numero appropriato di letti autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della formazione di medici
specialisti, infermieri e personale sanitario.
3. Con provvedimento della Giunta regionale è individuata la sede del Centro regionale di riferimento per la diabetologia
pediatrica (CRR), unità operativa complessa di terzo livello, che esercita funzioni specifiche di assistenza sanitaria dei soggetti
diabetici in età evolutiva, per l’intero territorio regionale, definite da provvedimento di Giunta regionale, avvalendosi di
personale sanitario, spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7. Le attività di assistenza sanitaria nella
diabetologia pediatrica svolte dal CRR sono finanziate dalla Regione del Veneto.

Art. 7
Prevenzione e diagnosi precoce del diabete
1. Le aziende ULSS:
a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell’insorgenza della malattia diabetica miranti a promuovere nella
popolazione stili di vita sana, attraverso l’alimentazione corretta e la regolare attività fisica, avvalendosi a tal fine
anche del coinvolgimento della Regione e degli enti locali, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS, dei
distretti e servizi educazione e promozione della salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport,
delle FT e delle associazioni di pazienti diabetici;
b) promuovono iniziative di screening del diabete fra la popolazione in generale e fra le categorie maggiormente
esposte a rischio di malattia diabetica, anche a tal fine coinvolgendo le FT;
c) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata con provvedimento della Giunta regionale.
2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado realizzano iniziative di informazione e formazione sulle
problematiche riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei minori in ambiente scolastico, l’alimentazione
corretta e la regolare attività fisica.

Art. 8
Interventi per l’inserimento nel mondo del lavoro e della scuola
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone iniziative volte a favorire l’inserimento dei malati diabetici nel
mondo del lavoro. Il provvedimento in particolare prevede:
a) il conferimento alla Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36, di
compiti di garante per la tutela dei soggetti diabetici, i quali a questa potranno segnalare eventuali violazioni subite,
per l’assunzione di iniziative conciliative necessarie alla loro tutela;
b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della legislazione vigente in materia di diabete mellito,
presso le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e sportive;
c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete
mellito e dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di favorire l’assunzione di specifiche clausole
contrattuali di tutela dei lavoratori diabetici, nei contratti aziendali o di categoria;
d) la promozione di contratti di formazione che favoriscano l’assunzione di soggetti diabetici.
2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con
patologia cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico di farmaci di routine, disponendo per i casi di
urgenza, il coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di
pazienti diabetici.

Art. 9

Associazioni di pazienti diabetici

1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, “Norme per il riconoscimento e la promozione
delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni, sono riconosciuti compiti di informazione e divulgazione in
ordine alla malattia diabetica, nonché compiti di educazione dei pazienti alla malattia diabetica presso i soggetti e le strutture
della rete regionale di assistenza diabetologica di cui all’articolo 4, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun
soggetto e struttura.
2. L’attività di divulgazione di cui al comma 1 consiste nella produzione e nella distribuzione di materiale informativo in
occasione della giornata mondiale del diabete ed in ogni altra circostanza, nell’organizzazione di conferenze per il pubblico e
nella pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti diabetici.
3. L’attività di educazione è svolta accanto a quella svolta dal team diabetologico della Rete regionale di assistenza
diabetologica, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura della rete.
4. Nell’ambito delle attività di collaborazione con i CAD e con i MMG, le associazioni di pazienti diabetici possono avvalersi,
ai fini dell’educazione dei pazienti, della figura del così detto “diabetico guida”, ossia di un paziente specificamente formato
alla trasmissione delle conoscenze nella gestione della malattia diabetica.
5. Le associazioni di pazienti diabetici possono organizzare, in collaborazione con i CAD, periodi di vacanza – educazione sulla
gestione della malattia diabetica, destinati soprattutto ai soggetti diabetici in età evolutiva.

Art. 10
Formazione in campo diabetologico
1. Le unità operative del secondo livello e del terzo livello della rete regionale assistenziale diabetologica organizzano corsi di
formazione ed aggiornamento specifici obbligatori, destinati a tutti i soggetti coinvolti nella cura delle persone con diabete
dell’adulto e dell’età evolutiva, includenti un periodo di frequenza presso strutture specialistiche.

Art. 11
Registro regionale del diabete
1. Ai fini dell’ottimale comprensione epidemiologica, della definizione dei bisogni dei soggetti diabetici, della migliore
allocazione delle risorse e dell’ottimizzazione della spesa sanitaria, le aziende ULSS dispongono di un registro di patologia dei
pazienti diabetici, detto Registro regionale del diabete, nel quale è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia ed i
dati clinici regionali. Il Registro regionale del diabete è gestito dal Servizio di coordinamento del sistema epidemiologico
regionale.

Art. 12
Commissione regionale per le attività diabetologiche
1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito nonché di verificare in tutto
il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti in materia, la Regione del Veneto si avvale
della Commissione istituita con la legge regionale 24 novembre 2003, n. 36.
2. Presso ogni azienda ULSS è istituita una Commissione per le attività sul diabete che promuove, esamina e propone il piano
delle attività sul diabete previsto con provvedimento della Giunta regionale. Il medesimo provvedimento definisce la
composizione della Commissione ed ogni altro compito a questa affidato.

Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 11.500.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio
pluriennale 2011-2013.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 3, della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per
l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio pluriennale
2011-2013.
3. La Regione provvede annualmente, nei capitoli di bilancio pertinenti, a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire
la corretta applicazione della legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 11 novembre 2011
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Obiettivi
Art. 3 – Gestione integrata del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA)
Art. 4 – Rete regionale assistenziale diabetologica
Art. 5 – Configurazione dell’assistenza di secondo livello
Art. 6 – Configurazione dell’assistenza di terzo livello
Art. 7 – Prevenzione e diagnosi precoce del diabete
Art. 8 – Interventi per l’inserimento nel mondo del lavoro e della scuola
Art. 9 – Associazioni di pazienti diabetici
Art. 10 – Formazione in campo diabetologico
Art. 11 – Registro regionale del diabete
Art. 12 – Commissione regionale per le attività diabetologiche
Art. 13 – Norma finanziaria
Dati informativi concernenti la legge regionale 11 novembre 2011, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 – Procedimento di formazione
2 – Relazione al Consiglio regionale
3 – Note agli articoli
4 – Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
– Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che
hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
– proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Sandri, Bond, Caner, Lazzarini, Toscani, Cappon, Bozza, Corazzari, Tosato,
Cenci, Furlanetto, Possamai, Baggio, Bassi e Finco relativa a “Norme concernenti la prevenzione la diagnosi e la cura del
diabete mellito nell’ambito dell’età adulta e pediatrica” (progetto di legge n. 148);
– proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Pipitone, Franchetto, Marotta, Grazia, Fracasso, Pigozzo, Sinigaglia, Bottacin,
Causin, Padrin e Pettenò relativa a “Interventi regionali per l’assistenza diabetologica” (progetto di legge n. 149);
– I progetti di legge sono stati assegnati alla 5° commissione consiliare;
– La 5° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Norme
per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica”;
– La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 settembre 2011;
– Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sandro Sandri, ha esaminato e approvato il progetto di legge con
deliberazione legislativa 20 ottobre 2011, n. 23.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la proposta di legge in esame, rappresenta un chiaro e valido riferimento normativo per la disciplina della patologia del diabete
in età pediatrica ed adulta, in conformità con la normativa statale (legge quadro n. 115/1987).
Nell’ottica della riorganizzazione e dell’appropriatezza dell’assistenza diabetologica, la Regione Veneto, con la delibera n. 3485
del 17 novembre 2009 “Approvazione Progetto Obiettivo Prevenzione, Diagnosi e Cura del Diabete Mellito”, aveva già
qualificato il percorso assistenziale, individuando le prestazioni più appropriate.
Con questa proposta di legge si vuole dotare la Regione di uno strumento legislativo che disciplini gli interventi rivolti alla
prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, migliorando le modalità di cura dei cittadini diabetici attraverso la diagnosi
precoce della malattia e la prevenzione delle sue complicanze.
Il diabete mellito, infatti, è una patologia tra le più diffuse nel mondo. Il nostro Paese si colloca al nono posto della classifica
mondiale delle nazioni con il più alto numero di persone affette dal diabete.
In Veneto, dove vivono circa 5 milioni di persone, si stima che siano presenti circa 250 mila individui che abbiano avuto una
diagnosi di diabete (diabete noto). Accanto a questi, si stima che siano presenti circa 125 mila persone che hanno la malattia
senza saperlo (diabete ignoto). Circa il 95 per cento dei casi di diabete noto e virtualmente tutti i casi di diabete ignoto sono
inquadrabili come diabete tipo 2, dei quali però circa il 5 per cento, se adeguatamente valutati, sarebbero inquadrabili come
varietà di diabete monogenico o secondario. Circa il 5 per cento dei casi di diabete noto sono inquadrabili come di tipo 1, in
alcuni casi ad insorgenza tardiva. Nel Veneto, i nuovi casi di diabete di tipo 2 sono circa 20 mila per anno e quelli di diabete
tipo 1 circa 200 per anno.
Da quanto sopra, emerge che il diabete è una patologia in espansione, di alta rilevanza per i suoi elevati costi medici, sociali ed
economici. In età evolutiva la gestione clinica del diabete di tipo 1 è sempre più complessa per molteplici ragioni (esordio in
età sempre più precoce, errati stili di vita, difficoltà relazionali tra genitori e figli, ecc.), mentre il drammatico incremento
dell’obesità infantile comporta anche alterazioni pre-diabetiche del metabolismo glucidico e preannuncia un preoccupante
aumento del diabete di tipo 2.
L’obiettivo della proposta di legge in esame è quello di rendere operativo un approccio assistenziale alle patologie croniche ad
alta prevalenza che sia basato sulla condivisione dei percorsi terapeutici tra i medici di medicina generale e gli specialisti del
team diabetologico, non trascurando l’importante e necessaria attività di prevenzione della malattia e prestando particolare
attenzione ai pazienti in età pediatrica che verranno seguiti, anche dallo psicologo, soprattutto nel delicato passaggio dalle cure
pediatriche a quelle dell’età adulta.
Al fine di consentire un percorso diagnostico-terapeutico omogeneo su tutto il territorio regionale per i pazienti diabetici, si
prevedono forme strutturate di integrazione fra i medici di medicina generale e le Unità operative specialistiche di diabetologia
e malattie metaboliche istituite in tutte le Aziende sanitarie locali (ASL), attraverso anche un modello integrato
ospedale-territorio, al fine di favorire la continuità assistenziale e migliorare la qualità delle prestazioni soprattutto per le
complicanze del diabete.
Grande attenzione, infine, viene posta alle problematiche connesse alla gestione del diabete infantile con l’attivazione di una
diversa organizzazione assistenziale per la prevenzione e la cura del diabete, basata su una rete assistenziale costituita da tre
livelli tra di loro strettamente collegati: medicina territoriale, strutture pediatriche di diabetologia a valenza di area vasta, centro
regionale di riferimento.
Interventi specifici, infine, riguardano l’individuazione dei soggetti a rischio per la diagnosi precoce della malattia diabetica e le
donne in stato di gravidanza affette da diabete mellito.
Si prevede, altresì, la costituzione di una Commissione regionale per le attività diabetologiche, al fine di garantire interventi
omogenei e qualificati di coordinamento per la prevenzione e la cura del diabete.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 42 del 4 agosto 2011 esprimendo
all’unanimità (Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, Partito Democratico Veneto, Gruppo Misto, Unione di
Centro, Italia dei Valori, Federazione della Sinistra Veneta), parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del
Consiglio regionale.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2:
– Il testo dell’art. 4, della legge regionale n. 28/1991 è il seguente:
“Art. 4 – Residenze Sanitarie Assistenziali.
1. La Giunta regionale sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e 4 individua, con apposita
deliberazione, nel territorio regionale le Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.).
2. Ai fini della presente legge sono R. S. A. le strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o privati,
organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone
prevalentemente non autosufficienti.
3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini
dell’autorizzazione al funzionamento nonchè gli strumenti e le modalità per garantire la partecipazione dei soggetti interessati.
4. La Giunta regionale delibera l’autorizzazione al funzionamento delle R. S. A., su loro richiesta, previa acquisizione
dell’idoneità professionale da parte del Comune e dell’Unità locale sociosanitaria per quanto di loro competenza.
5. Le R. S. A. sono iscritte in un apposito registro istituito presso la Giunta regionale.
6. La Giunta regionale dispone, con motivato provvedimento, la cancellazione delle R. S. A. dal registro regionale quando
vengono a mancare gli standards di cui al comma 3.
7. Ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e dell’Unità
locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.”.
Nota all’articolo 9:
– Il testo dell’art. 4, della legge regionale n. 40/1993 è il seguente:
“Art. 4 – Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in
sezioni con deliberazione della Giunta medesima.
2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti
dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento
competente corredate da:
a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
b) ordinamento interno, con l’indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.
3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base
dell’istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all’iscrizione dell’organizzazione al registro dandone
comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di
ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle
integrazioni o dei documenti richiesti.
5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell’iscrizione ogni tre anni,
con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la
permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.
7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata
al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell’organizzazione o dal sindaco del comune competente
per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini
dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell’iscrizione e la cancellazione dal
registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con
la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di
volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.
10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel
registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata
adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del
28 luglio 1992, esecutiva.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione attuazione programmazione sanitaria