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Direttiva 91/439/CEE

Articolo 1


1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Articolo 2

1. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello che figura nell’allegato I le modifiche necessarie per l’elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 3

1. La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A
-motocicli, con o senza sidecar;
categoria B
-autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
-complessi composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 kg e in cui la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
categoria B + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C
-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D
-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell’ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;
sottocategoria A1
-motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima di 11 kW;
sottocategoria B1
-veicoli a motore a tre e a quattro ruote;
sottocategoria C1
-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg senza peraltro eccedere 7 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
sottocategoria C1 + E
-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
sottocategoria D1
-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
sottocategoria D1 + E
-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:
-la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
-il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo s’intende:
-per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
-per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella categoria B, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie.

Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose in materia di massa a vuoto e prevederne altre concernenti, per esempio, la cilindrata massima o la potenza;
-per «motociclo», ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o, se il veicolo è munito di motore termico di propulsione, di cilindrata superiore a 50 cm3. Il sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;
-per «autoveicolo», un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
-per «trattore agricolo o forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Previa consultazione della Commissione e sempreché ne sia fatta menzione sulla patente, gli Stati membri possono derogare alle velocità indicate al paragrafo 3, secondo e terzo trattino, a condizione di stabilire velocità inferiori.

5. Per la sottocategoria A1, gli Stati membri possono imporre norme restrittive complementari.

6. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per minorati fisici.

Articolo 4

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’articolo 7 verrà effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 5

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a)la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b)la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a)la patente convalidata per le categorie C + E o D + E è convalidata anche per guidare complessi della categoria B + E;
b)la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:
a)i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;
b)i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.

4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:
a)di autoveicoli della categoria D1 (non oltre 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, e una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b)di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato.

Articolo 6

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a)16 anni:
-per la sottocategoria A1
-per la sottocategoria B1
b)18 anni:
-per la categoria A; tuttavia, l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata all’acquisizione di un’esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;
-per le categorie B, B + E;
-per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(5).
c)21 anni:
-per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85.

2. Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie A, B e B + E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, ultima frase.

3. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.

Articolo 7

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
a)al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b)alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida che esso rilascia.

3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’allegato III, quando
tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato.

4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

Articolo 8

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.

5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest’ultimo potrà non applicare le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9

Ai fini dell’applicazione della presente direttiva, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 10

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equipollenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all’attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all’articolo 3.
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all’applicazione del disposto dell’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 11

Cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva e su proposta della Commissione, il Consiglio esamina le disposizioni nazionali relative alle sottocategorie facoltative eventualmente create in conformità dell’articolo 3, ai fini della loro armonizzazione o della loro soppressione.

Articolo 12

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1996.
2. Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate del riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell’applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.

Articolo 13

La direttiva 80/1263/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 1996.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.